L’uso della mascherina in luogo pubblico è reato?

 

Sempre più negli ultimi tempi, i dispositivi retorici finalizzati a persuadere su argomenti sensibili, come, oggi, il rispetto dell’emergenza sanitaria e l’uso della mascherina a scopo di tutela, si servono della figura dell’accumulazione in una versione che potremmo definire “accumulazione giuridica”. La figura retorica dell’accumulazione consiste nell’affastellare in modo caotico contenuti più o meno disparati per corroborare l’idea che l’argomento in questione sia fondato su solide basi. L’accumulazione giuridica punta a persuadere mettendo insieme riferimenti normativi incoerenti e irrilevanti che, ai più sprovveduti, danno l’idea dell’assoluta sostenibilità o insostenibilità di una data posizione.

Prendiamo il testo che vedete qui sopra e che dovrebbe dimostrare che l’uso della mascherina in pubblico è addirittura un reato. A tale scopo, l’ideatore del testo mette insieme una serie di fonti normative – che vanno dalla Costituzione al Codice Penale (erroneamente acronimizzato in c.p.p. che fa riferimento invece al Codice di Procedura Penale), da leggi dello Stato a trattati internazionali – che dovrebbero provare la verità di quanto sostenuto e che, a un lettore ingenuo o distratto, potrebbero dare l’idea che l’argomento in questione – indossare la mascherina in luogo pubblico è reato – si basi su sicure norme statali e internazionali.

In realtà, le fonti citate sono incongrue, improprie, contraddittorie, vaghe o scorrette. Qualche esempio. L’art. 78 della Costituzione Italiana recita: «Le Camere deliberano lo stato di Guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari». Non si capisce che cosa abbia a che fare questo articolo con la presente emergenza sanitaria, a meno che chi lo ha citato non pensi che siamo in guerra!

La legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” recita, all’articolo 5,  «È  vietato  prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  facendo  uso di caschi protettivi  o  con  il  volto  in  tutto  o in parte coperto mediante l’impiego   di   qualunque  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il riconoscimento della persona.  Il  contravventore  è punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila». In questo caso, si fa riferimento a una situazione specifica, la partecipazione a una pubblica manifestazione, per estendere indebitamente quanto previsto dalla legge all’uso della mascherina a fini di tutela sanitaria!

Altra legge citata è la 31 luglio 2005, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”. Come è evidente dal titolo, non si comprende che relazione possa esserci tra alcune misure adottate per il contrasto al terrorismo e una situazione di emergenza sanitaria.

Anche i vari articoli della Costituzione citati sembrano accumulati più per produrre un effetto “voce grossa” che per un motivo fondato. Paradossalmente, poi, uno di questi, il 16, afferma: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». Viene dunque menzionato un articolo che potrebbe essere citato per sostenere la posizione esattamente opposta a quella sostenuta dall’ideatore del testo di cui sopra: motivi di sanità autorizzano limiti alla circolazione delle persone sul territorio nazionale. Ma di questa contraddizione non viene presa nota, forse perché si ritiene che il lettore medio non andrà mai ad approfondire tutte le fonti normative indicate.

Infine, la Convenzione di Oviedo e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani vengono citate in maniera vaga e capziosa. L’art. 5 della Convenzione di Oviedo recita: «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso». Forse, si vuole paragonare l’uso della mascherina a un “intervento nel campo della salute”, come potrebbe essere una operazione chirurgica o l’assunzione di un farmaco? L’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani infine recita: «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona». Che relazione c’è tra l’uso della mascherina e il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza? Consideriamo poi che la mascherina viene adoperata proprio per garantire  il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza!

I no mask si avvalgono spesso della figura dell’accumulazione giuridica a sostegno delle proprie affermazioni. Un’analisi poco più che superficiale dovrebbe essere sufficiente a smontarne ogni pretesa. Purtroppo, chi concede like e approvazioni di ogni tipo a tali argomenti, nella maggior parte dei casi, si limita a premere un tasto e basta. E dal “basso” di tale livello informativo, traggono opinioni, pregiudizi e falsità.

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Una risposta a L’uso della mascherina in luogo pubblico è reato?

  1. Fabio scrive:

    Il merito é stabilire la valenza sanitaria della mascherina. Essendo un presidio medico chirurgico, solo personale sanitario é destinato all’uso. La protezione da virus é NULLA, poiché é scentificamente provato che attraverso le maglie di una mascherina passano particelle 1000 volte piú grandi del virus sars covid 19.

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